Sez. U, Sentenza n. 1444 del 11/02/1998 (Rv. 512520 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Consigli nazionali di alcuni Ordini professionali - Competenza giurisdizionale in ordine a conflitti concernenti la struttura dell'Ordine - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
Riguardo al contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini Professionali, l'art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 282 del 1944 (secondo cui, contro i risultati dell'elezione, ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione) deve essere interpretato nel senso che attribuisce ai Consigli Nazionali di alcuni Ordini (nella specie, quello dei Geometri), che erano già organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali attinenti alla funzione dell'Ordine, una nuova competenza giurisdizionale in relazione alle situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli Ordini.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)