Sez. L, Sentenza n. 2778 del 08/03/1993 (Rv. 481317 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente | Previsione contrattuale della categoria dirigenziale con rinvio della concreta individuazione a futuri accordi applicativi - Inquadramento giudiziale - Riferimento all'art. 2095 cod. civ. - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente
In presenza di una disciplina collettiva, che, prevedono la categoria dirigenziale (nella specie, dirigente portuale), ne rinvii la concreta individuazione a successivi (e non ancora intervenuti) accordi applicativi della definizione generale, con riguardo alle situazioni locali, la valutazione dei compiti svolti dal dipendente, al fine di stabilire l'inquadrabilità o no del medesimo nella categoria predetta, deve essere compiuta con riferimento alla nozione legale di dirigente quale desumibile dall'art. 2095 cod. civ., dovendo il giudice del merito integrare, alla stregua di tale nozione e delle situazione organizzatoria dell'ente datore di lavoro, le lacune della disciplina suindicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)