Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 03/04/1978 (Rv. 390886 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - MANCATA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO AD ALCUNI DEI CONTRIBUENTI OBBLIGATI IN SOLIDO - EFFETTI NEI RAPPORTI FRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E QUESTI CONDEBITORI - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - MANCATA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO AD ALCUNI DEI CONTRIBUENTI OBBLIGATI IN SOLIDO - EFFETTI NEI RAPPORTI FRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E QUESTI CONDEBITORI - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarieta fra coobbligati, applicabile, in Mancanza di specifiche deroghe di legge, anche alla solidarieta fra debitori di imposta, deve ritenersi che l'avviso di accertamento (nella specie, in tema d'imposta di registro sotto il vigore del RD 30 dicembre 1923 n 3269), che sia validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega, nei confronti di costoro, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio delle posizioni soggettive dei contribuenti, quale il decorso di termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'amministrazione stessa dal diritto all'accertamento, consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito. (V 2345/70, mass n 348552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)