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Sez. 3, Sentenza n. 1094 del 05/02/1991 (Rv. 470801 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Assicurazione obbligatoria e assicurazione sociale del danneggiato (rapporto) | Azione di surrogazione ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Disciplina applicabile - Legittimazione ad agire del danneggiato - Perdita - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470801-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Assicurazione obbligatoria e assicurazione sociale del danneggiato (rapporto)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 all'istituto di assicurazione sociale del danneggiato, ai fini del rimborso delle spese da esso sostenute per prestazioni erogate al danneggiato stesso, soggiace, in assenza di una disciplina processuale speciale, alle norme generali del codice di procedura civile, con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare, solo se quest'ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero se la successione particolare nel credito sia avvenuta prima di detto giudizio, mentre, ove tale successione si sia realizzata successivamente, il processo deve continuare tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e la pronuncia di condanna al ristoro va emessa a favore del danneggiato anche per la parte di risarcimento oggetto di pretesa in surroga da parte dell'istituto di assicurazione sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)