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Sez. 1, Sentenza n. 38643 del 27/11/2017 Cc. (dep. 20/08/2018) Rv. 273859 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Riemissione del provvedimento di applicazione del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Condizioni - Elementi nuovi - Necessità - Sentenza di condanna non definitiva sopravvenuta alla revoca del precedente regime differenziato a seguito di annullamento della misura cautelare emessa per i medesimi fatti - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273859-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Al fine della riemissione del provvedimento ministeriale applicativo del regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce fatto nuovo la pronuncia di una sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, emessa a carico del detenuto e relativa a reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) già presi in considerazione in sede di revoca del precedente regime differenziato, determinato dall'annullamento, da parte del tribunale del riesame della misura cautelare custodiale per mancanza di gravi indizi di reità. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell' "aliquid novi" di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., come modificato dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279, può rilevare anche la rinnovata valutazione dei medesimi elementi di prova, già oggetto di giudicato cautelare, a seguito delle acquisizioni verificatesi nel contraddittorio tipico della fase dibattimentale, che possono apportare un contributo conoscitivo nuovo o modificare precedenti interpretazioni favorevoli al condannato).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)