Sez. 5, Sentenza n. 26399 del 05/04/2004 Cc. (dep. 11/06/2004) Rv. 229865 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Riemissione del D.M. di applicazione del regime penitenziario di cui all'art. 41 bis ord. pen. - Condizioni - Elementi nuovi - Necessità - Passaggio in giudicato di una sentenza di condanna già nota e valutata in sede di revoca del precedente regime differenziato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime carcerario previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ritenga fatto nuovo rilevante al fine di legittimare la riemissione di un D.M. di applicazione del regime penitenziario previsto dall' art. 41 bis ord. pen., il passaggio in giudicato di una delle sentenze emesse a carico del detenuto e relativa a reati già presi in considerazione in sede di revoca del precedente regime differenziato, posto che per "elemento nuovo" ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo sexies, ord. pen., come modificato dalla legge n. 279 del 2002, deve intendersi un fatto riferibile alla condotta del recluso e manifestatosi in un momento successivo a quello delle decisione di revoca oppure prima di quest'ultima, ma non conosciuto nè valutato in tale sede. Ne consegue che, al fine dell'aliquid novi, il fatto deve essere inteso in senso naturalistico e non meramente giuridico e che non possono essere ritenute rilevanti le vicende del titolo in virtù del quale sia ristretto il detenuto se esso abbia per oggetto una condanna già nota e valutata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2002 num. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)