Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263508 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziata ex art. 41 bis, comma secondo, della L. n. 354 del 1975 - Proroga - Presupposti - Collegamenti con un'associazione criminale - Dimostrazione dei collegamenti in termini di certezza - Necessità - Esclusione - Probabilità sulla base dei dati conoscitivi acquisiti - Sufficienza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41 bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto legittimo l'utilizzo delle attestazioni di pendenza di procedimenti penali per nuovi reati di associazione di stampo mafioso, quali fonti informative sufficienti ad indicare la sussistenza di collegamenti del detenuto con associazioni criminali).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)