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Sez. 5, Sentenza n. 227 del 25/11/1996 Ud. (dep. 16/01/1997) Rv. 206567 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione in assenza di convenzione di "cheque" - Conoscenza della revoca da parte del titolare - Prova - Necessità - Protesto come prova sufficiente - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206567-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In materia di emissione di assegni a vuoto, perché sia configurabile il delitto previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è necessario che venga emesso un assegno bancario o postale in assenza di una convenzione di "cheque" o in tempo successivo alla revoca di essa, portata debitamente a conoscenza del destinatario. Sicché, quando l'assegno venga emesso dal titolare di un conto corrente, l'accusa deve fornire la prova che l'emittente fosse a conoscenza dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione, perché l'eventuale protesto dell'assegno è idoneo di per sè a provare l'intervenuta revoca.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)