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Sez. 5, Sentenza n. 5195 del 30/03/1999 Ud. (dep. 22/04/1999) Rv. 213367 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI | Revoca dell'autorizzazione - Precedente conoscenza da parte dell'emittente - Prove - Necessità.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213367-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI

In materia di assegni bancari, perché si configuri il delitto di emissione di assegno senza autorizzazione è necessaria la prova che l'emittente fosse a conoscenza dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione, in quanto l'eventuale protesto dell'assegno - idoneo di per sè a provare la revoca - non prova tuttavia la preesistente conoscenza di essa da parte dell'emittente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)