Sez. 5, Sentenza n. 1984 del 05/02/1997 Ud. (dep. 01/03/1997) Rv. 208666 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione in assenza di convenzione di "cheque" - Conoscenza della revoca da parte del titolare - Prova - Necessità - Protesto come prova sufficiente - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In materia di assegni a vuoto, perché sia configurabile il delitto previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è necessario che l'assegno sia stato emesso in assenza di una convenzione di "cheque" o in tempo successivo alla revoca della stessa, portata a conoscenza del destinatario. Sicché, quando l'assegno sia emesso dal titolare di un conto corrente, è onere dell'accusa dimostrare che l'emittente era a conoscenza della revoca dell'autorizzazione, poiché il protesto del titolo è idoneo di per sè a provare che la revoca della autorizzazione era intervenuta prima della presentazione del titolo, ma non anche la preesistente conoscenza della revoca da parte dell'emittente.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)