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Sez. L, Sentenza n. 457 del 26/01/1989 (Rv. 461569 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - PERSONALE DI VOLO - MALATTIA - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461569-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - PERSONALE DI VOLO - MALATTIA - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*

La disposizione dell'art. 2110 cod. civ. - che, con riguardo sia all'ipotesi della malattia unica che all'ipotesi di morbilità discontinua, prevede il ricorso alla fonte sussidiaria dell'equità al fine della Determinazione del periodo di comporto - è applicabile, data l'ampiezza del rinvio al "diritto civile" operato dall'art. 1, comma secondo, cod. nav., anche in tema di rapporto di lavoro del personale di volo, in relazione al quale l'art. 916 cod. nav. Fa espresso riferimento solo alla disciplina collettiva ed agli Usi. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il periodo di comporto per sommatoria, nell'ipotesi - non contemplata dal C.C.n.L. 14 luglio 1981 per gli assistenti di volo dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale - di pluralità di malattie intermittenti, dovesse essere equamente determinata in misura pari a quella, di dodici mesi, fissata per il comporto secco dall'art. 9 del citato contratto). (V 2507/87, mass n 451604; (V 7136/86, mass n 449216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 916 CORTE COST., Contr. Coll. 14/07/1981 num. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)