Sez. L, Sentenza n. 7136 del 02/12/1986 (Rv. 449216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO FRAZIONATO - CRITERIO DELL'EQUITÀ INTEGRATIVA - APPLICABILITÀ - SUCCESSIVI EVENTI MORBOSI - UTILIZZAZIONE DEL COMPORTO PREVISTO PER L'IPOTESI DI MALATTIA UNICA, CON LA PROROGA PER RICADUTA ENTRO DUE MESI DALLA RIPRESA DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO FRAZIONATO - CRITERIO DELL'EQUITÀ INTEGRATIVA - APPLICABILITÀ - SUCCESSIVI EVENTI MORBOSI - UTILIZZAZIONE DEL COMPORTO PREVISTO PER L'IPOTESI DI MALATTIA UNICA, CON LA PROROGA PER RICADUTA ENTRO DUE MESI DALLA RIPRESA DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata non prevede l'ipotesi di una pluralità di fatti morbosi, la disciplina del comporto frazionato dev'essere ricavata mediante razionale applicazione del criterio dell'equità integrativa previsto dall'articolo 2110 cod. civ., che, ispirato al principio dell'equo contemperamento degli interessi in conflitto, si riferisce non solo all'ipotesi della malattia unica e continuata (espressamente regolata dal citato contratto) ma anche all'ipotesi di morbilità discontinua. Pertanto, in base a tale criterio, nel caso di successivi eventi morbosi, può essere utilizzato il comporto che detto art. 19 prevede per l'ipotesi di malattia unica, con la proroga per l'ipotesi di ricaduta entro due mesi dalla ripresa del lavoro, mentre deve invece escludersi la possibilità del lavoratore di fruire di un nuovo ed intero periodo di comporto per ogni nuova malattia. (V 2189/86, mass n 445347; (V 3626/85, mass n 441211; (V 3037/85, mass n 440747; (V 1674/85, mass n 439643; (V 5296/83, mass n 430202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)