Sez. 2, Sentenza n. 2143 del 24/10/1970 (Rv. 348274 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - IN GENERE - EDILIZI LOCALI - INTEGRATIVI DEL CODICE CIVILE - OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - IN GENERE - EDILIZI LOCALI - INTEGRATIVI DEL CODICE CIVILE - OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Il giudice deve conoscere le norme vigenti nell'ordinamento dello stato, facendone eventualmente autonoma ricerca e risalendo, se del caso, alle fonti formali di produzione di esse, per valutarne i presupposti di validita e i limiti di efficacia, e per determinarne il contenuto. Tale dovere riguarda anche le norme dei regolamenti edilizi locali, che, per effetto del richiamo fattone negli artt 872 e 873 cod civ, sono integrative del codice stesso quanto alla disciplina dei rapporti di vicinato. Erra pertanto il giudice il quale ritenga che di tali regolamenti incomba alle parti l'Onere di provare l'esistenza ed il contenuto, attraverso la produzione dei medesimi. (V 2846'67, mass n 330437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)