Sez. 2, Sentenza n. 6410 del 06/12/1984 (Rv. 437994 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROCURARSI LA CONOSCENZA DELLA RELATIVA NORMATIVA REGOLAMENTARE - INTERPRETAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROCURARSI LA CONOSCENZA DELLA RELATIVA NORMATIVA REGOLAMENTARE - INTERPRETAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE.*
Nell'ambito della disciplina dettata dai piani regolatori vanno distinte le norme contenenti direttive di massima, cioè prescrizioni a carattere programmatico che, per essere tradotte in pratica, abbisognano di ulteriori specifiche Disposizioni, e le norme che, invece, stabiliscono precisi e determinati vincoli per determinate zone e alle quali, pertanto, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, deve essere riconosciuto carattere di obbligatorietà immediata e di operatività a tutti gli effetti. Rientrano fra queste ultime norme quelle concernenti i distacchi fra costruzioni che, essendo integratrici della disciplina prevista dall'art. 873 cod. civ., costituiscono vere e proprie fonti di diritto in materia, per cui, non solo il giudice ha il potere-dovere di procurarsene la conoscenza anche di ufficio, ma, inoltre, il controllo dell'esatta applicazione ed interpretazione di esse spetta alla suprema Corte sotto il profilo dell'art. 360 n. 3 e non dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel senso che l'eventuale vizio di motivazione al riguardo non può costituire di per sè oggetto di censura ma comporta soltanto correzione della motivazione stessa ex art. 384, capoverso, cod. proc. civ., ove la soluzione concretamente accolta dai giudici di merito risulti giuridicamente esatta. (V 5727/82, mass n 423456; (V 1331/81, mass n 411935; (V 2135/75, mass n 375893; (V 2143/70, mass n 348274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)