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Sez. 1, Sentenza n. 5437 del 22/11/1978 (Rv. 395203 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - ADOZIONE DELLA PROCEDURA DELLA VENDITA IMMOBILIARE - SOSPENSIONE DELLA VENDITA IMMOBILIARE - SOSPENSIONE DELLA VENDITA DOPO L'AGGIUDICAZIONE E PRIMA DEL VERSAMENTO DEL PREZZO - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395203-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - ADOZIONE DELLA PROCEDURA DELLA VENDITA IMMOBILIARE - SOSPENSIONE DELLA VENDITA IMMOBILIARE - SOSPENSIONE DELLA VENDITA DOPO L'AGGIUDICAZIONE E PRIMA DEL VERSAMENTO DEL PREZZO - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*

Nella vendita fallimentare mobiliare, qualora venga adottata dal giudice delegato la procedura della vendita immobiliare, con il versamento del prezzo di acquisto in un momento successivo all'incanto, deve ritenersi preclusa al giudice medesimo la possibilita di disporre la sospensione della vendita dopo la aggiudicazione e prima del versamento del prezzo, ai sensi dell'art 108 terzo comma della legge fallimentare, in relazione ad offerte di aumento del sesto del prezzo medesimo, ove tali offerte siano state presentate dopo il decorso del termine di dieci giorni dall'incanto, fissato dall'art 584 primo comma cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)