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Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 31/03/1989 (Rv. 462367 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ - SOSPENSIONE - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - ESERCIZIO SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE O AL VERSAMENTO DEL PREZZO - LEGITTIMITÀ - TERMINE FINALE - EMISSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1989-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462367-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ - SOSPENSIONE - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - ESERCIZIO SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE O AL VERSAMENTO DEL PREZZO - LEGITTIMITÀ - TERMINE FINALE - EMISSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO.*

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108 terzo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il quale contempla la sospensione della vendita d'immobile, ove si ritenga il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto, assegna al giudice delegato un potere discrezionale, che è esercitabile anche dopo l'aggiudicazione, e pure se l'aggiudicatario abbia effettuato il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, e che, inoltre, può ricollegarsi anche ad una offerta in aumento del prezzo presentata dopo il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 primo comma cod. proc. civ., perché tale norma dell'esecuzione individuale deve ritenersi inapplicabile, nella procedura concorsuale, per incompatibilità con l'esigenza di realizzare, attraverso la vendita coattiva, un ricavato conforme al comune interesse dei creditori. (V 322/81, mass n 410764; (contra 5437/78, mass n 395203, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)