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Sez. 4, Sentenza n. 30062 del 20/06/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 235179 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Attenuante della dissociazione - Ambito di applicabilità - Formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991 n.203 quale presupposto per l'applicabilità della attenuante prevista per la dissociazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235179-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

La mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod.pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo articolo 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)