Sez. 1, Sentenza n. 5372 del 11/03/1997 Ud. (dep. 07/06/1997) Rv. 207818 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Ambito di applicabilità - Indicazione - Formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12/7/1991 n.203 quale presupposto per l'applicabilità dell'attenuante prevista per la dissociazione - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito in legge 12 luglio 1991 n.203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art.416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art.8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)