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Sez. 1, Sentenza n. 21783 del 20/10/2016 Ud. (dep. 05/05/2017) Rv. 270006 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Attenuante della dissociazione - Ambito di applicabilità - Presupposti - Formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991 n.203 - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270006-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti, anche se non contestati, vale a dire che il reato sia stato commesso in presenza dei presupposti della norma avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)