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Sez. 1, Sentenza n. 2559 del 08/07/1976 (Rv. 381357 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PROTESTO - NATURA - ATTO PERSONALE DEL PUBBLICO UFFICIALE SOTTOSCRIVENTE - PROVA CONTRARIA - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381357-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PROTESTO - NATURA - ATTO PERSONALE DEL PUBBLICO UFFICIALE SOTTOSCRIVENTE - PROVA CONTRARIA - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*

Il protesto di titolo di credito e atto pubblico, con Forma scritta ad substantiam, dal quale deve risultare, a pena di nullita, che il pubblico ufficiale competente alla levata del medesimo (notaio o suo coadiutore, segretario comunale, ufficiale giudiziario) ha provveduto personalmente a recarsi nel luogo stabilito per il pagamento, ad interpellare il debitore, ed a ricevere il suo rifiuto di adempimento. Dall'indicata natura del protesto consegue che, qualora sia desumibile dal tenore letterale dell'atto la ricorrenza di detti requisiti, la parte che intenda contestarne la validita, con il sostenere che il protesto stesso non e stato personalmente levato dal pubblico ufficiale sottoscrivente, e tenuta a proporre querela di falso, non potendo altrimenti contrastare la piena efficacia probatoria del documento sui fatti che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti od avvenuti in sua presenza. (nella specie, un protesto di cambiale, levato da notaio, era stato redatto in Forma impersonale, con le parole 'si e provveduto a richiedere il pagamentò; mentre un protesto di altra cambiale, levato da segretario comunale, conteneva l'espressione 'ho provveduto a fare richiedere il pagamentò, con la cancellazione pero della parola 'farè, ancorche non confermata da rituale postilla. I giudici del merito avevano escluso che la formulazione impersonale e l'irregolarita della cancellazione della parola 'farè fossero sufficienti a far desumere che i protesti non erano stati personalmente levati dai pubblici ufficiali sottoscriventi, e, quindi, avevano affermato la validita dei medesimi. La SC, ritenuta l'incensurabilita del predetto accertamento, in quanto correttamente e logicamente motivato, ha dichiarato, enunciando il principio di cui sopra, non altrimenti contestabile la validita dei protesti, in difetto di querela di falso). (V 2506/73, mass n 365945; (V 3260/71, mass n 354697; (V 2187/71, mass n 352967).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)