diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982 (Rv. 422659 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DOGLIANZE INERENTI ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE DEL GIUDICE DI MERITO - DEDUCIBILITÀ CON L'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422659-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DOGLIANZE INERENTI ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE DEL GIUDICE DI MERITO - DEDUCIBILITÀ CON L'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Con l'istanza di regolamento di Competenza non sono deducibili doglianze inerenti alla pronuncia sulle spese, poiché in tale Sede non possono essere proposte questioni non attinenti in modo diretto e necessario alla Competenza. (V 1133/82, mass n 419010; (V 3795/81, mass n 414429; (V 735/79, mass n 396909).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)