Sez. 3, Sentenza n. 21251 del 29/09/2006 (Rv. 593599 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Decisioni emesse dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Limiti - Motivazione inesistente o apparente - Sindacabilità - Insufficienza o irrazionalità della motivazione - Insindacabilità.
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Le decisioni emesse dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie possono essere impugnate con ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, della Costituzione, di talchè, con riguardo ai vizi della motivazione, esse sono sindacabili solo nei casi di motivazione inesistente o apparente, che comportano la nullità della sentenza, non anche nei casi di insufficienza o irrazionalità della motivazione stessa
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)