Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 23/01/2006 (Rv. 587999 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Censurabilità in cassazione - Limiti - Norme del codice deontologico - Natura di norme di legge - Esclusione - Conseguenze.
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Le decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie relative a procedimenti disciplinari possono essere impugnate con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., per vizi della motivazione, solo in caso di motivazione mancante, o quando la stessa presenti intrinseci vizi logici, mentre riguardo al vizio di violazione di legge, occorre considerare che le norme del codice deontologico sono norme interne a ciascun ordine, rsipetto alle quali non può ricorrere il vizio di violazione di legge, ma semmai quello di errata applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)