Sez. 1, Sentenza n. 19713 del 22/02/2005 Ud. (dep. 24/05/2005) Rv. 231968 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Concorrenza sleale - Attuazione con violenza o minaccia indirizzate ad un terzo - Imprenditore concorrente quale destinatario indiretto della violenza o della minaccia - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell'art. 513 bis cod. pen., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)