Sez. 3, Sentenza n. 46756 del 03/11/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 232650 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata - Necessità.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. (illecita concorrenza con violenza o minaccia), non è riferibile anche a colui che nell'esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982 (cosiddetta legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)