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Sez. 3, Sentenza n. 46756 del 03/11/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 232650 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232650-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. (illecita concorrenza con violenza o minaccia), non è riferibile anche a colui che nell'esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982 (cosiddetta legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)