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Sez. 3, Sentenza n. 450 del 15/02/1995 Cc. (dep. 24/03/1995) Rv. 201578 - 01

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - In genere | Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Realizzazione del reato in ambienti di criminalità organizzata - Appartenenza dell'autore a un'organizzazione criminale - Atti di concorrenza in senso tecnico giuridico - Necessità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201578-01

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - In genere

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all'art. 513 bis cod. pen., non deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, né l'autore deve appartenere a un'organizzazione criminale, né sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 cod. civ.. Infatti, l'art. 513 bis citato si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionare. Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata), ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso a un significativo parallelismo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)