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Sez. L, Sentenza n. 13738 del 16/10/2000 (Rv. 541021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Denuncia penale nei confronti del datore di lavoro - Rilevanza sotto il profilo della giusta causa di licenziamento - Valutazione di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi da parte del giudice di merito - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il comportamento del lavoratore che denunci al giudice penale fatti o atti posti in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti non costituisce di per sè giusta causa di licenziamento, e il giudice, al fine valutare la gravità della sanzione, deve accertare tutte le modalità e circostanze del caso concreto sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; il conseguente giudizio circa la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza si risolve in un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata e logica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)