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Sez. L, Sentenza n. 5351 del 11/08/1983 (Rv. 430270 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - CAUSA IMMEDIATA DELL'INFORTUNIO - RICONDUCIBILITÀ AL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430270-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - CAUSA IMMEDIATA DELL'INFORTUNIO - RICONDUCIBILITÀ AL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

L'art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955, imponendo l'Obbligo di adottare le misure di sicurezza per prevenire gli infortuni sul lavoro così ai datori di lavoro, come ai dirigenti e ai preposti, impone un Obbligo congiuntivo e paritetico, onde la colpa per omissione di uno di detti soggetti non esclude la colpa degli altri, così come la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un dipendente non può essere escluso per il solo fatto che la colpa di quest'ultimo sia stata la causa immediata dell'infortunio stesso, qualora siano stati violati l'Obbligo generico di prevenzione imposto dall'art. 2087 cod. civ. o gli obblighi specifici disposti dalle autorità ovvero previsti dalle norme antinfortunistiche. (V 5315/79, mass n 401910; (V 1003/78, mass n 390340; (V 2613/75, mass n 376566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)