Sez. 5, Sentenza n. 9559 del 29/04/2011 (Rv. 618010 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Contratto di leasing - Cd. "maxicanone" corrisposto con la prima rata - Contabilizzazione nell'esercizio di competenza - Configurabilità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
Ai fini dell'IRPEG sui redditi di impresa e con riguardo ai costi deducibili per beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c) e 109 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, il cd. "maxicanone", corrisposto con il pagamento della prima rata, va contabilizzato interamente nell'esercizio di competenza.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 109 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)