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Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995 (Rv. 490770 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Qualità di erede - Mancato acquisto - Conseguente difetto di legittimazione ad agire o a contraddire - Eccezione di parte e rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490770-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Il mancato acquisto della qualità di erede, che si risolva nel difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, può essere denunziato dalla parte avversa e comunque rilevato d'ufficio dal giudice, cui spetta di accertare la coincidenza del soggetto che esercita o contrasta l'azione con quello cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 471, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)