Sez. L, Sentenza n. 28141 del 20/12/2005 (Rv. 585808 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Eccezione di difetto di legittimazione sollevata in appello dal convenuto rimasto contumace in primo grado - Preclusioni ex art. 437 cod.proc.civ - Insussistenza - Fondamento
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO
Ove il soggetto, convenuto in giudizio dal lavoratore perché erede del datore di lavoro, rimasto contumace in primo grado, contesti in appello tale qualità oltreché di essere titolare del rapporto controverso, la questione, pur non attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio ("legitimatio ad causam"), bensì al merito della controversia, non soggiace alle preclusioni previste dall'art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di mera deduzione difensiva concernente un fatto integrativo dell'azionata pretesa ereditaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)