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Sez. 6, Sentenza n. 2411 del 30/06/1998 Cc. (dep. 02/07/1998) Rv. 211263 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Competenza territoriale - Tribunale del riesame - Potere di valutare la competenza del giudice che ha ordinato la misura cautelare della custodia in carcere - Sussistenza - Potere di verificare l'improrogabile necessità di pronunciare sulla misura da parte di giudice incompetente - Sussistenza - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211263-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il tribunale del riesame ha il potere di esaminare la sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare e conseguentemente valutare se il provvedimento sia stato adottato da parte di giudice incompetente (per qualsiasi ragione) nel caso eccezionale in cui sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, unica ipotesi - della ricorrenza della quale il collegio deve dare conto - in cui l'ordinamento ammette che il provvedimento sia emesso da giudice privo di competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)