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Sez. U - , Sentenza n. 32725 del 18/12/2018 (Rv. 652074 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza dall’impugnazione - A causa dello stato di malattia del procuratore - Rimessione in termini - Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652074-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)