Sez. 3 - , Ordinanza n. 17729 del 06/07/2018 (Rv. 649726 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 184 bis, e 153, comma 2 c.p.c.. - Presupposto comune - Causa non imputabile -Onere della prova - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, poiché la rimessione in termini accordata sulla "ragionevole" possibilità che gli uffici di cancelleria siano stati trovati chiusi nel sabato antecedente la Pasqua non è risultata provata e la scelta discrezionale di depositare l'atto l'ultimo giorno utile imponeva di informarsi degli orari e di regolarsi di conseguenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)