Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005 (Rv. 583632 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Per mancata comparizione del difensore - A causa dello stato di malattia del procuratore - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
L'art. 9, terzo comma, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, prevedendo la possibilità per il procuratore costituito di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro procuratore, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, senza ulteriori formalità, esclude che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., in ordine alla decadenza dalla prova testimoniale verificatasi per mancata comparizione del procuratore in udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)