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Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 25/11/1988 (Rv. 460682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La cosiddetta acquiescenza tacita, prevista nel secondo comma dell'art. 329 cod. proc. civ., secondo cui l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, che pertanto non sono suscettibili di nuovo esame da parte del giudice del gravame, trova applicazione con riguardo alle sole parti sostanziali della decisione impugnata, che hanno respinto una domanda o risolto una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, non quando il soccombente, avendo impugnato la ricostruzione di un determinato rapporto contrattuale, non ne abbia espressamente contestato la qualificazione giuridica, non potendosi riconoscere alla questione del nomen iuris carattere autonomo rispetto all'impugnazione specificamente proposta. (V 2411/72, mass n 359848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)