Sez. 1, Sentenza n. 18 del 03/01/1998 (Rv. 511303 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Pronuncia sulla qualificazione giuridica, sul "nomen juris" o sulla legge applicabile - Suscettibilità di essere resa oggetto di sentenza non definitiva - Esclusione - Conseguenze - Passaggio in cosa giudicata - Esclusione - Preclusione per acquiescenza in corso di impugnazione parziale - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Nel vigente sistema civile, fondato non su azioni tipiche, bensì su diritti soggettivi, la pronuncia sulla qualificazione giuridica, sul "nomen juris" del rapporto controverso o sulla legge applicabile non sono possibile oggetto di sentenza non definitiva. Pertanto, tali pronunce non possono dar vita ad un giudicato o ad una preclusione per acquiescenza in corso di impugnazione parziale, durante la soluzione di una questione giuridica strumentale rispetto all'attribuzione del bene della vita controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)