Sez. 1, Sentenza n. 8330 del 11/06/2002 (Rv. 554990 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI | Espropriazione - Valutazione della natura edificabile del suolo secondo diritto - Difforme collocazione del fondo nel PEEP, rispetto a quella prevista nel piano di fabbricazione - Ammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI
Nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto ai fini espropriativi, non è sufficiente fare riferimento al piano di fabbricazione nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona ortofrutticola), ma occorre tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel piano di edilizia economica e popolare, che del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 1, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)