Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 03/08/2012 (Rv. 623859 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti - Azione di recupero "a posteriori" - Falsità della dichiarazione dell'esportatore non soggetta a verifica o valutazione di validità - Errore delle autorità competenti inducente il contribuente a rendere dichiarazione inesatta - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi dovuti - per violazione del sistema delle preferenze generalizzate - non è preclusa dall'errore del contribuente che abbia reso dichiarazioni inesatte in quanto determinate dalla falsità delle dichiarazioni o della documentazione provenienti dall'esportatore (nella specie relative all'origine del materiale impiegato nella confezione del prodotto), delle quali nessuna autorità debba preliminarmente verificare o valutare la validità, e che si rivelino mendaci in occasione di un successivo controllo, giacché tale vicenda esclude la configurabilità di un errore sull'interpretazione o applicazione dei testi doganali, conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti per il recupero o dello Stato membro di esportazione che abbia indotto il debitore a rendere una dichiarazione inesatta e, quindi, la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 5, n. 2, del Regolamento CEE 24 luglio 1979, n. 1697, così come interpretato dalla Corte di Giustizia CEE nelle sentenze 27 giugno 1991 in causa 348/89 e 14 novembre 2002, in causa C-251/00, perché non si proceda alla non contabilizzazione "a posteriori" dei diritti dovuti. Grava, pertanto, sul debitore "debitore", in forza della giurisprudenza comunitaria, il rischio derivante da un documento commerciale che, in occasione di un successivo controllo si riveli falso ovvero che rechi indicazioni sull'origine della merce che non possono essere confermate.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)