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Sez. 5, Sentenza n. 24916 del 25/11/2011 (Rv. 620643 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti - Azione di recupero "a posteriori" - Falsità della dichiarazione dell'esportatore non soggetta a verifica o valutazione di validità - Errore delle autorità competenti inducente il contribuente a rendere dichiarazione inesatta - Esclusione - Termine di prescrizione triennale - Decorrenza - Illecito penale - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620643-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi dovuti - per violazione del sistema delle preferenze generalizzate - non è preclusa dall'errore del contribuente che abbia reso dichiarazioni inesatte in quanto determinate dalla falsità delle dichiarazioni o della documentazione provenienti dall'esportatore (nella specie relative all'origine del materiale impiegato nella confezione del prodotto), delle quali nessuna autorità debba preliminarmente verificare o valutare la validità, e che si rivelino mendaci in occasione di un successivo controllo, giacché tale vicenda esclude la configurabilità di un errore sull'interpretazione o applicazione dei testi doganali, conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti per il recupero o dello Stato membro di esportazione che abbia indotto il debitore a rendere una dichiarazione inesatta e, quindi, la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 5, n. 2, del Regolamento CEE 24 luglio 1979, n. 1697, così come interpretato dalla Corte di Giustizia CEE nelle sentenze 27 giugno 1991 in causa 348/89 e 14 novembre 2002, in causa C- 251/00, perché non si proceda alla non contabilizzazione "a posteriori" dei diritti dovuti. Il termine triennale di prescrizione dell'azione, inoltre, essendo astrattamente ipotizzabile una fattispecie penale per il mancato pagamento dei dazi, decorre, ai sensi dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modifiche, dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili, e ciò anche se questi siano di archiviazione o di proscioglimento, a nulla rilevando l'accertamento di una responsabilità penale, poiché, ai sensi dell'art. 221 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, il decorso ordinario, computato dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, non opera quando questa nasca a seguito di un atto "perseguibile penalmente", ossia sussumibile, anche solo astrattamente, in una fattispecie penale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)