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Sez. 5, Sentenza n. 2281 del 06/02/2004 (Rv. 569922 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Esecuzione spontanea di sentenza di appello, al fine di evitare il pregiudizio dell'esecuzione forzata - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di contenzioso tributario.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, che, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., esclude la proponibilità delle impugnazioni, consiste, oltre che nell'accettazione espressa della pronuncia da parte del soggetto titolare del diritto controverso, anche nel compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà di valersi delle impugnazioni medesime (o dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito del soccombente di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia). Ad un tal riguardo, all'esecuzione spontanea tendente ad impedire il pregiudizio derivante dall'esecuzione forzata di una sentenza non può attribuirsi un significato di per sè univoco di accettazione della pronuncia ed un errore che sia caduto sull'esecutività della decisione non consente di ravvisare nell'esecuzione spontanea l'elemento psicologico necessario ad attribuire all'adempimento il significato di una condotta non conciliabile con la volontà di impugnare (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che non configurasse acquiescenza alla sentenza di una commissione tributaria regionale la nota con cui la Direzione regionale delle entrate, sulla base dell'erroneo convincimento - indotto dalla instaurazione di un giudizio di ottemperanza da parte del contribuente - dell'esecutività della sentenza, in realtà non definitiva, aveva rimesso gli atti al Centro di servizi, competente all'esecuzione dei rimborsi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)