Sez. 5, Sentenza n. 15212 del 24/11/2000 (Rv. 542155 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Esecuzione volontaria di sentenza di appello da parte della p.a. - Acquiescenza tacita alla sentenza - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva della impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente solo in presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione, quale non può essere l'esecuzione volontaria di una sentenza di appello, anche se alla spontanea esecuzione provveda la p.a., soggetta anch'essa all'aggravio di spese derivanti da una eventuale azione esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sia circostanza indicativa in forma univoca della volontà di accettare la sentenza lo sgravio - disposto dall'amministrazione finanziaria, dopo la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto esente da INVIM, così come lo era dall'imposta di registro, un immobile già di proprietà indivisa tra coniugi, assegnato ad uno di essi in sede di procedura di separazione consensuale -, degli importi in contestazione, iscritti a ruolo e non pagati.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)