Sez. 6, Sentenza n. 26350 del 31/05/2007 Ud. (dep. 06/07/2007) Rv. 236860 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Deduzione di vizio di motivazione - Conversione del ricorso in appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Il ricorso per cassazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento), che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)