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Sez. 6, Sentenza n. 40373 del 18/10/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 238230 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato - Ricorso per cassazione del P.M. - Deduzione di vizio di motivazione - Conversione del ricorso in appello - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238230-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., relativa ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale, nella vigenza della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il ricorso è stato proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa a seguito di un giudizio abbreviato, sollevando soprattutto censure di insufficienza ed illogicità della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)