Sez. 6, Ordinanza n. 3405 del 10/01/2003 Ud. (dep. 23/01/2003) Rv. 223561 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Ricorso contenente censura di carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato - Conversione del ricorso in appello - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art.606, comma 1, lett.e), relativa a carente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art.569, comma 3, del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)