Sez. 5, Sentenza n. 10280 del 21/04/2008 (Rv. 602942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Revisione dell'accertamento definitivo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Presupposti - Nuovo accertamento sulla natura oggettiva delle merci importate - Necessità - Diversa qualificazione giuridica della merce o dell'imposta applicabile - Applicabilità della revisione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
L'istituto della revisione dell'accertamento, previsto dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990 n. 374, è consentito all'amministrazione delle dogane quando si avveda che la merce importata ha natura diversa da quella considerata nel primo accertamento. Quando, invece, dopo che un primo accertamento sia divenuto definitivo, l'amministrazione ritenga di essere incorsa in errore non in merito alla natura della merce, ma solo alla sua classificazione ai fini dell'imposta, ovvero all'individuazione del dazio applicabile, non può esigere il pagamento dell'imposta ancora dovuta facendo ricorso all'istituto della revisione dell'accertamento, ma deve utilizzare gli ordinari mezzi per la riscossione dell'imposta ancora dovuta previsti dall'art. 81, comma 2, e 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (e cioè l'ingiunzione doganale), i quali al contrario della revisione dell'accertamento non sono soggetti al termine triennale di decadenza decorrente dalla data di definitività dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 81 com. 2, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)