diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18811 del 10/12/2003 (Rv. 568742 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Ex art. 9 legge n. 689 del 1981 - Operatività - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568742-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di sanzioni amministrative, l'operatività del principio di specialità dettato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto - reato, essendone parte integrante. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, sanzionata a titolo di illecito amministrativo dall'art. 52, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisse elemento integrante del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, e in particolare del reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, sanzionato dall'art. 51, comma 3, del medesimo decreto legislativo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)