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Sez. L, Sentenza n. 3116 del 11/02/2010 (Rv. 612900 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti di lavoro cessati nel vigore di un contratto collettivo - Diritti da esso scaturenti - Incidenza su di essi di una disciplina collettiva successivamente stipulata - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612900-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, il potere di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, attribuito dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale), comprende anche quello di accertare, con ulteriori appositi accordi integrativi o attuativi, il permanere della situazione aziendale che consente le assunzioni a termine, fermo restando, tuttavia, il limite dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti sociali abbiano il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)