Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 26/07/1962 (Rv. 253311 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - DIVIETO ANCHE PER GLI EDIFICI PRIVI DI VALORE ARTISTICO - CONTEMPERAMENTO DEL CRITERIO ESTETICO CON QUELLO UTILITARISTICO - ACCERTAMENTO DELLA ESISTENZA DI UN DECORO ARCHITETTONICO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO (ESTETICA) - DIVIETO ANCHE PER GLI EDIFICI PRIVI DI VALORE ARTISTICO - CONTEMPERAMENTO DEL CRITERIO ESTETICO CON QUELLO UTILITARISTICO - ACCERTAMENTO DELLA ESISTENZA DI UN DECORO ARCHITETTONICO.*
Se e vero che il divieto di alterare il decoro architettonico dello edificio in condominio, posto dall'art 1120 comma secondo cod civ, vale anche per i fabbricati che non rivestano particolari pregi artistici, tuttavia cio non significa che qualsiasi opera la quale implichi una modificazione del primitivo aspetto esteriore dello stabile (come nel caso di trasformazione di una finestra in balcone o di ampliamento o spostamento di finestre, o di aperture di nuove porte o vedute) debba considerarsi vietata a priori ed in senso assoluto; in realta, poiche il criterio estetico deve essere contemperato opportunamente con quello utilitario, e deve quindi ritenersi lecito un mutamento estetico che non comporti un pregiudizio economicamente valutabile, e pur sempre necessario accertare caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze all'uopo utili o rilevanti, se l'edificio avesse in realta un'armonia ed unita di linee e di stile e se la modificazione l'abbia in effetti compromessa o turbata in maniera appariscente ed apprezzabile, in guisa da incidere negativamente sul decorso dell'edificio stesso e da risolversi in un deprezzamento di esso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)