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Sez. 2, Sentenza n. 1918 del 04/04/1981 (Rv. 412604 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO - PRESUPPOSTI - MODIFICAZIONE OBIETTIVAMENTE RILEVANTE - PREGIUDIZIO ECONOMICO - INCLUSIONE IMPLICITA - FATTISPECIE (TRASFORMAZIONE IN PARTE DI TRE FINESTRE).*
Stato
decisa il 1981-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412604-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO - PRESUPPOSTI - MODIFICAZIONE OBIETTIVAMENTE RILEVANTE - PREGIUDIZIO ECONOMICO - INCLUSIONE IMPLICITA - FATTISPECIE (TRASFORMAZIONE IN PARTE DI TRE FINESTRE).*

Se e vero che l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio in condominio, vietata dall'art.1120 cod.civ., richiede un mutamento estetico implicante un pregiudizio economicamente valutabile, tuttavia, nell'ipotesi di modifica obiettivamente rilevante, deve ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello economico, con la conseguente insussistenza dell'Obbligo del giudice di un'espressa motivazione sotto tale ultimo profilo.(nella specie, in cui si trattava della trasformazione in porte di tre finestre di un appartamento condominiale, il S.C., enunciando il principio che precede, ha considerato congrua la decisione dei giudici del merito che avevano reputato tale trasformazione lesiva del decoro architettonico dello stabile alla stregua della consistenza della medesima e della sua notevole incidenza negativa sulla simmetria dell'immobile). (V 3872/75, mass n 378122; (V 1472/65, mass n 312796; (V 2134062, mass n 253311).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)